Art. 26.
(Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni).

      1. L'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il

 

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comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.